Partner mutualistico di Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo
Sussidi mutualistici in mutualità mediata dedicati alla tutela della salute. I sussidi sono articolati nelle seguenti aree:
- PREVENZIONE E CURE
- RICOVERI
- INTERVENTI CHIRURGUCI
- MALATTIE E INFORTUNI
- ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
- AREA SOCIALE
Approfondisci Mutua Cesare Pozzo
La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, con i suoi oltre 135mila soci e con l’esperienza accumulata dal 1877, è la più grande tra le realtà italiane che operano nel campo della mutualità integrativa sanitaria. Comprendendo anche i familiari dei soci il Sodalizio assiste complessivamente circa 400.000 persone in tutta Italia.
La sua sede storica è a Milano ed è presente in tutte le regioni con 19 sedi regionali e numerosi altri sportelli in varie località italiane. Questa struttura capillare permette di avere un rapporto quasi diretto e personale con i nostri soci. Aperta a tutti, solida ed affidabile, gestisce con efficienza e trasparenza i contributi versati dai soci.
CesarePozzo non ha fini di lucro: grazie alla stabilità economica raggiunta può offrire, a costi molto vantaggiosi, una vasta gamma di soluzioni, servizi e forme di assistenza in grado di alleggerire il peso delle spese sanitarie di tutta la famiglia.
Tutti possono aderire indipendentemente dalle condizioni professionali, sociali e di salute.
CesarePozzo gestisce inoltre fondi sanitari integrativi e coperture collettive aziendali originati da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali ai sensi dell’art 51. TUIR DPR 917/86.
Sussidi mutualistici ALL MUTUA
I Sussidi mutualistici ALLA MUTUA si articolano in tre proposte differenziate per contenuti e per valore dei contributi.
i contributi comprendono le coperture PER TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE, con alcuni differenziali tra il Socio e i componenti “aventi diritto”:
– il coniuge, sempre, anche se non a carico
– il convivente, equiparato al coniuge, che coabita sotto lo stesso tetto con il socio, anche se di pari sesso, purché sia il socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato e legati tra loro da vincolo affettivo
– i figli dal 30° giorno al compimento del 25° anno di età se a carico fiscale
– i figli permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito, sempre
– i minori fino al compimento del 18° anno di età affidati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria alle stesse condizioni dei figli
– (limitatamente ai sottoscrittori della forma di assistenza aggiuntiva Tutela Figli) i figli nel periodo intercorrente tra il compimento del 25° anno di età e fino al 35° (termine anno solare) purché a carico fiscale e residenti sotto lo stesso tetto del socio